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Il Consorzio Tutela Moscato di Scanzo con il patrocinio del Comune di Scanzorosciate ha organizzato e tenuto una Tavola Rotonda sulla CARATTERIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MOSCATO DI SCANZO, Stato di avanzamento dei progetti in corso, Giovedì 17 novembre alle ore 20 presso la Sala Polivalente Moretti del Comune di Scanzorosciate. |
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Programma: |
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La valorizzazione del Moscato di Scanzo: dal sequenziamento del DNA alla promozione del vino |
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Prof. Osvaldo FAILLA – CIRIVE, Università di Milano |
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La storia molecolare dei Moscati e l’origine del Moscato di Scanzo |
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d.ssa Serena IMAZIO – Università di Modena e Reggio |
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Il progetto di selezione clonale: stato di avanzamento e prospettive |
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Prof. Lucio BRANCADORO – CIRIVE, Università di Milano |
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La selezione sanitaria e la sanità dei vigneti |
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Prof. Pierattilio BIANCO – CIRIVE, Università di Milano |
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La tecnica di vinificazione per la valorizzazione degli aromi del Moscato di Scanzo |
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Prof. Rocco DI STEFANO – già Direttore dell’Istituto Sperimentale per l’Enologia di Asti |
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Una tavola rotonda in cui sono stati illustrati i primi risultati dei progetti di sequenziamento e di selezione clonale del Moscato di Scanzo, realizzati in collaborazione con il CIRIVE-Centro Interdipartimentale di ricerca per l'innovazione in Viticoltura ed Enologia dell'Università di Milano. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A D.O.C.G. “SCANZO” O “MOSCATO DI SCANZO” Articolo 1Denominazione e viniLa denominazione d’origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo” è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2
Base AmpelograficaIl vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo” deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo. Articolo 3Zona di produzione delle uveLa zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d’originale controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate. Tale zona comprende parte del territorio del Comune di Scanzorosciate, compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: Via Fanti, Via Formi, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla Via Piave, (località Negrone), via Polcarezze, Via IV Novembre, P.zza Caslini, Via F. Martinengo, P.zza Locatelli, Via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del Comune di Scanzorosciate. Articolo 4Norme per la viticoltura4.1 Condizioni naturali dell’ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e comunque di pianura. 4.2 Densità di impianto. Per i nuovi impianti e i rempianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300. Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua. 4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa. 4.4. Irrigazione forzatura. E’ vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione. 4.5. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: produzione uva tonn / ettaro 7; titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12% Articolo 5Norme per la vinificazione e l’imbottigliamento5.1. Zona di vinificazione. Le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento obbligatorio e l’imbottigliamento devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate. 5.2. Elaborazione. L’appassimento delle uve dopo la raccolta deve essere effettuato in locali idonei (anche termo-idrocondizionati anche con ventilazione forzata), fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato. 5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima dell’uva in vino è del 30%. 5.4. Invecchiamento. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di minimo due anni. 5.5. Immissione al consumo. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia. Articolo 6Caratteristiche al consumo.Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo” deve rispondere all’atto dell’immissione al consumo alle seguenti caratteristiche: colore rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi granati; odore delicato, intenso, persistente, caratteristico; sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla; titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00% vol., di cui almeno il 14,00% svolto con contenuto di zuccheri residui compreso fra i 50 e i 100 g/l; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto secco netto minimo 24 g/l. E’ facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali – comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di Origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto. Articolo 7Etichettatura, designazione e presentazione7.1. Qualificazione. Nell’etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2. Menzioni facoltative. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore, quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia. 7.3. Annata Nell’etichettatura del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria. Articolo 8ConfezionamentoI contenitori del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, debbono essere, per quanto concerne l’abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero, e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore ai 750 ml.
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